ATTENZIONE!!! Philweb si è trasformato.
Dal 24 settembre è diventato un blog. Clicca qui e corri subito a vederlo!

Philweb.it - Home
Main Navigation
Venerdì, 29 Marzo 2024
 
Prossime emissioni

Decreti postali

In questa pagina vogliamo raccogliere Documenti e Riferimenti Normativi relativi alle Tariffe Postali. L'elenco naturalmente è ben lungi dall'essere completo. Saranno, pertanto, graditissimi i contributi da parte dei lettori volti ad inserire in archivio ulteriori decreti tariffari.


Abbiamo in archivio 172 tra Leggi e Decreti relativi a Filatelia e Servizi Postali.

Cerca

Nota: la ricerca funziona con UNA sola parola e non è case-sensitive.


Torna all'Indice


Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19/05/2006
Decreto del Ministero delle Comunicazioni num. non presente
del 12/05/2006

Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero


IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI



Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio;


Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con il quale è stata recepita nell'ordinamento interno la direttiva 97/67/CE;


Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità;


Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE;


Visto, in particolare, l'Articolo 13 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, in base al quale l'Autorità di regolamentazione del settore postale determina nella misura massima, sentito il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S.) e in coerenza con le linee guida definite dal CIPE, le tariffe dei servizi riservati tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza, nonchè fissa i prezzi delle prestazioni rientranti nel servizio universale, in coerenza con la struttura tariffaria dei servizi riservati;


Visto, altresì, il comma 3-bis del menzionato Articolo 13, in base al quale il fornitore del servizio universale è tenuto ad applicare eventuali prezzi e tariffe speciali e relative condizioni associate in regime di trasparenza e non discriminazione, tenuto conto dei costi evitati; Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina la notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, e successive modificazioni ed integrazioni;


Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 24 maggio 1999, che ha istituito il servizio "corriere prioritario";


Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 aprile 2000, recante "Conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste Italiane S.p.A.";


Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni 22 novembre 2001, relativa alla spedizione di pubblicità diretta per corrispondenza, di invii promozionali, di stampe e libri per l'estero;



Vista la deliberazione del Ministero delle comunicazioni 23 dicembre 2003, recante "Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza";


Visto il contratto di programma 2003-2005 stipulato tra il Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e la Società per azioni Poste Italiane;


Vista la deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77, recante "Linee guida per la regolazione del settore postale", che prevede, tra l'altro, che la manovra tariffaria, il contratto di programma ed il piano d'impresa abbiano la medesima cadenza triennale;


Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 29 dicembre 2005, recante "Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale";


Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio 2006, recante, "Disposizioni in merito alla fornitura del servizio di posta elettronica ibrida";


Visto il decreto del Ministero delle comunicazioni 13 marzo 2006, recante, "Indici di qualità del servizio postale universale, periodo 2006-2008";


Vista la proposta di revisione tariffaria presentata da Poste Italiane S.p.A. in data 6 dicembre 2005, con la quale, in applicazione del metodo del price cap previsto nelle sopra richiamate Linee guida, vengono proposti adeguamenti tariffari relativamente ai servizi di cui alla deliberazione del 23 dicembre 2003, al fine di conseguire, mediante una rimodulazione della propria offerta, una parziale copertura dei costi di erogazione del servizio ed una riduzione dell'onere improprio derivante dagli obblighi di servizio universale che rimane a carico del bilancio della società;


Visto il parere del N.A.R.S. reso nella seduta dell'8 maggio 2006;


Visto il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni reso nell'adunanza dell'11 maggio 2006; Ritenuto, concordemente a quanto evidenziato dal NARS nel già menzionato parere, che nell'ambito della corrispondenza commerciale rientra anche la posta elettronica ibrida che conseguentemente viene meno quale prodotto specifico come regolato dal decreto del Ministro delle comunicazioni 17 febbraio 2006;



Verificata la coerenza del nuovo assetto tariffario così delineato con l'applicazione del price cap di cui alla menzionata deliberazione CIPE 29 settembre 2003, n. 77:


Decreta:


Articolo 1.


Invii di corrispondenza massiva


1. Sono "invii di corrispondenza massiva" gli invii di corrispondenza non raccomandata e non rientranti nell'ambito di applicazione della deliberazione del Ministero delle comunicazioni 22 novembre 2001, consegnati in grandi quantità al fornitore del servizio postale universale presso i punti di accesso individuati dallo stesso fornitore;


2. Sono "invii omologati di corrispondenza massiva" gli invii di corrispondenza di cui al comma precedente che abbiano superato la procedura di omologazione di cui alle condizioni tecniche attuative previste all'Articolo 2, comma 1, lettera c) del presente decreto;


3. Per la spedizione nel territorio nazionale di quantitativi prestabiliti di invii non omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario, al formato e all'area di destinazione, secondo quanto specificato nell'allegato 1, tabella a)[1].


4. Alle spedizioni di invii omologati di corrispondenza massiva si applicano le tariffe e i prezzi differenziati in relazione al peso unitario degli invii, al formato e all'area di destinazione riportate in allegato 1, tabella b).



5. In relazione alla destinazione le tariffe e i prezzi si distinguono per aree geografiche come individuate dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" in:


a) area metropolitana (AM): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei codici di avviamento postale con terza cifra 1 o 9, appartenenti ai comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli;


b) capoluogo di provincia (CP): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 1 o 9, diversi da quelli ricadenti nelle aree metropolitane;


c) area extraurbana (EU): area di destinazione della corrispondenza individuata dall'insieme dei CAP con terza cifra 0 o 8.


Articolo 2.


Condizioni tecniche del servizio di invii di corrispondenza massiva


1. Ai fini della consegna presso i punti di accesso alla rete postale pubblica degli invii di cui all'Articolo 1, il fornitore del servizio postale universale:


a) individua i punti di accesso per il servizio di cui all'Articolo 1, li comunica all'Autorità di regolamentazione del settore postale e li rende pubblici sul proprio sito web;


b) osserva il principio di non discriminazione nella fornitura del servizio applicando condizioni analoghe a parità di circostanze;



c) predispone condizioni tecniche attuative sulle modalità di fornitura del servizio in conformità alle disposizioni del presente provvedimento. Tali condizioni stabiliscono procedure e modalità operative quali omologazione degli invii, quantitativi annui e per singola spedizione nonchè relativi punti di accettazione, modalità di consegna, modalità di prelavorazione e confezionamento, orari per la consegna degli invii, procedure di fatturazione, descrizione dettagliata delle specifiche tecniche, nonchè misure adottate per garantire la qualità dei servizi forniti. Le condizioni tecniche e le successive modificazioni sono comunicate all'Autorità di regolamentazione del settore postale per l'approvazione ai sensi dell'Articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e rese pubbliche anche sul sito web del fornitore del servizio postale universale.


Articolo 3.


Invii di corrispondenza non massiva


1. Agli invii di corrispondenza diretti nel territorio nazionale, diversi da quelli di cui al precedente Articolo 1, si applicano le tariffe e i prezzistabiliti in allegato 1, tabella c)[2], secondo gli standard di confezionamento e i formati previsti in allegato 2, tabelle a) e b).


2. Agli invii che non rispettano lo standard di confezionamento si applica la tariffa prevista per il formato E ovvero, se rientrante nel formato E, la maggiorazione per il porto di peso successivo.


3. Agli invii di corrispondenza diretti all'estero si applicano le tariffe ed i prezzi di cui all'allegato 1, tabella d)[3], definiti in relazione alla zona di destinazione, sulla base dei formati indicati, per dimensioni e peso, nell'allegato 2, tabella c).



Articolo 4.


Invii di corrispondenza registrata


1. I prezzi degli invii raccomandati e degli invii assicurati per l'interno e per l'estero sono indicati nell'allegato 1, tabelle e), f), g) e h)[4].


2. All'avviso di ricevimento per l'interno si applica la tariffa prevista per gli invii di primo porto di peso diretti nel territorio nazionale di cui al precedente Articolo 3.


3. All'avviso di ricevimento per l'estero degli invii diretti alle zone 1, 2 e 3 si applica la tariffa per gli invii di primo porto di peso per l'estero della zona 1.


4. Le tariffe per la spedizione di plichi contenenti atti giudiziari sottoposti alla procedure di cui alla legge n. 890 del 1982, comprensive del relativo avviso di ricevimento, sono indicate nell'allegato 1, tabella i).


Articolo 5.


Condizioni generali di servizio



1. Il fornitore del servizio universale, ai sensi dell'Articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 261 del 1999, provvede ad adeguare le condizioni generali di servizio alle previsioni contenute nel presente decreto, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.


Articolo 6.


Tariffe e prezzi speciali


1. Qualora il fornitore del servizio universale applichi tariffe e prezzi speciali, ridotti rispetto alle tariffe e ai prezzi di cui al presente decreto, agisce nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 13, comma 3-bis del decreto legislativo n. 261 del 1999.


2. Il fornitore del servizio universale opera affinchè le riduzioni di tariffe e prezzi di cui al comma precedente siano giustificate da costi evitati e non gravino sull'onere del servizio universale, dandone evidenza nella separazione contabile di cui all'Articolo 7 del decreto legislativo n. 261 del 1999.


3. Le tariffe e i prezzi speciali nonchè eventuali condizioni associate, ed ogni loro successiva variazione, sono comunicati all'Autorità di regolamentazione del settore postale e resi pubblici anche sul sito web del fornitore del servizio universale.


Articolo 7.


Qualità dei servizi


1. In sede di prima applicazione e fino all'emanazione degli obiettivi di qualità previsti all'Articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del 1999, agli invii di corrispondenza di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto sono applicati gli obiettivi di qualità di seguito indicati:



a) gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:


anno 2006 |J+3 |J+5 |94,00% |99,00%


anno2007 |J+3 |J+5 |94,00% |99,00%


anno 2008 |J+3 |J+5 |94,00% |99,00%


b) gli obiettivi di qualità del servizio di corrispondenza non massiva in ambito nazionale per il periodo 2006-2008 sono i seguenti:


anno 2006 |J+1 |J+3 |88,00% |99,00%


anno 2007 |J+1 |J+3 |88,50% |99,00%


anno 2008 |J+1 |J+3 |89,00% |99,00%


Articolo 8.



Abrogazione di norme


1. Il decreto del Ministero delle comunicazioni 17 febbraio 2006 è abrogato.


Articolo 9.


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 12 maggio 2006


Il Ministro: Landolfi


Registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 146



ALLEGATO 1: v. file allegati "gu20060519_p58.pdf, gu20060519_p59.pdf,
gu20060519_p60.pdf, gu20060519_p61.pdf, gu20060519_p62.pdf"

ALLEGATO 2: v. file allegati "gu20060519_p63.pdf, gu20060519_p64pdf"

ALLEGATI:

  • gu20060519_p58.pdf
  • gu20060519_p59.pdf
  • gu20060519_p60.pdf
  • gu20060519_p61.pdf
  • gu20060519_p62.pdf
  • gu20060519_p63.pdf
  • gu20060519_p64pdf


  • DISCLAIMER e COPYRIGHT
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, Legge 633/1941, i testi degli Atti Ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni Pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore.
    Tuttavia, l'elaborazione e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.
    Tutti i testi dei provvedimenti pubblicati, anche mediante link, non hanno carattere di ufficialità: si declina, pertanto, ogni responsabilità per eventuali inesattezze e si rinvia in ogni caso al testo ufficiale.