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Giovedì, 21 Novembre 2024
 
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Normativa e Mercati

Al Congresso di Ginevra anche cinque proposte di modifica all'articolo della Convenzione riguardante i francobolli

Tra i 38 articoli di cui si compone la Convenzione Postale Universale, il trattato internazionale che sancisce i principi fondamentali del servizio della posta lettere, ve ne è anche uno, l'articolo 8, interamente dedicato al francobollo. Come è puntualmente avvenuto in passato, anche in occasione del Congresso di Ginevra tale articolo sarà soggetto a modifiche, per meglio adeguarsi ai mutamenti del mercato. Cinque le proposte presentate sino a questo momento, alcune delle quali volte ad introdurre mutamenti sostanziali nello status del francobollo. Philweb ha avuto modo di esaminarle in anteprima per i propri lettori.

Al Congresso di Ginevra anche cinque proposte di modifica all'articolo della Convenzione riguardante i francobolli

Tra i compiti principali del Congresso Postale Universale, lo abbiamo detto, vi è quello legislativo, esercitato mediante la revisione e la modifica degli atti principali dell'Unione. Tra questi figura la Convenzione Postale Universale, il massimo testo normativo riguardante la corrispondenza internazionale. La Convenzione sancisce i principi fondamentali riguardanti il servizio della posta lettere, ai quali tutti i paesi membri dell'Unione sono tenuti a conformarsi; le norme tecniche e quelle operative sono invece contenute nel Regolamento della Posta Lettere, la cui revisione è affidata al Consiglio delle operazioni postali, organismo ristretto che normalmente si riunisce ogni anno a Berna, presso la sede del Bureau International dell'UPU.

La Convenzione Postale Universale, inevitabilmente, si occupa anche dell'oggetto che più di ogni altro incarna lo spirito del servizio postale: il francobollo. Ad esso è dedicato un intero articolo dei 38 totali di cui il trattato si compone, e precisamente l'articolo 8. Ma cosa dice esattamente tale articolo?

Ecco il testo tradotto dal francese:

Art. 8
Francobolli
1. Il termine "francobollo" è protetto ai sensi della presente Convenzione ed è riservato esclusivamente a quelli conformi alle condizioni di questo articolo ed al Regolamento.
2. I francobolli:
2.1 sono emessi esclusivamente da una competente autorità emittente, in conformità con gli Atti dell'UPU. L'emissione di francobolli include anche la loro messa in circolazione;
2.2 sono una manifestazione di sovranità e costituiscono:
2.2.1 una prova del pagamento della tassa corrispondente al loro valore intrinseco quando applicati su un oggetto postale, in conformità con gli Atti dell'Unione;
2.2.2 un veicolo di entrata supplementare per le amministrazioni postali, in quanto oggetti filatelici;
2.3 devono essere in circolazione, in funzione di affrancatura o filatelica, nel territorio di origine dell'amministrazione postale emittente.
3. in quanto manifestazione di sovranità, il francobollo dovrà includere in sé:
3.1 il nome del paese o territorio al quale l'amministrazione postale è soggetta, in lettere romane;
3.1.1 in via facoltativa, l'emblema ufficiale del paese al quale l'amministrazione postale è soggetta;
3.1.2 in via di principio, il proprio valore facciale in lettere romane o in numeri arabi;
3.1.3 in via facoltativa, la parola "Postes" in lettere romane o in altri caratteri.
4. Gli emblemi dello Stato, i simboli di controllo e i logotipi di organizzazioni intergovernative riprodotti sui francobolli sono protetti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
5. I soggetti e i disegni dei francobolli devono:
5.1 essere confacenti allo spirito del Preambolo della Costituzione dell'UPU ed alle decisioni adottate dagli organismi dell'Unione;
5.2 essere strettamente correlati all'identità culturale del paese al quale è soggetta l'amministrazione postale emittente, o contribuire alla diffusione della cultura o al mantenimento della pace;
5.3 avere, allorché commemorano figure di spicco o eventi non accaduti nel paese o nel territorio al quale l'amministrazione postale emittente è soggetta, uno stretto legame con il paese o territorio in questione;
5.4 essere privi di natura politica o di qualsiasi richiamo di natura offensiva nei confronti di persone o paesi;
5.5 essere di grande rilevanza nei confronti del paese al quale l'amministrazione postale emittente è soggetto o dell'amministrazione postale stessa.
6. I francobolli, in quanto soggetti a proprietà intellettuale, possono includere:
6.1 una indicazione della facoltà dell'amministrazione postale emittente di usare i relativi diritti di proprietà intellettuale, come ad esempio:
6.1.1 il copyright (diritto d'autore), aggiungendo il simbolo del copyright ©, indicando la proprietà del diritto d'autore e menzionando l'anno di emissione;
6.1.2 un marchio registrato nel territorio del paese al quale l'amministrazione postale emittente è soggetta, apponendo il simbolo del marchio registrato ® affianco al marchio stesso;
6.2. il nome dell'artista;
6.3. il nome dello stampatore.
7. Indicazioni attestanti il pagamento delle tasse postali, impronte di macchine affrancatrici e indicazioni a stampa tipografica o mediante altri processi di stampa conformi agli Atti dell'UPU possono essere utilizzati esclusivamente dietro autorizzazione dell'amministrazione postale.


Tra le quasi seicento proposte di modifica che saranno oggetto di discussione durante il Congresso di Ginevra non mancano neppure alcune inerenti tale articolo 8. Si tratta, in particolare, di cinque proposte, che Philweb ha avuto modo di esaminare in anteprima per i propri lettori.

La prima, contraddistinta dal numero d'ordine 20.8.1, è stata sottoposta dallo stesso Consiglio di amministrazione dell'UPU. Si tratta di una proposta volta ad eliminare nel testo dell'articolo ogni riferimento al termine "amministrazione postale emittente", mantenendo dunque solo l'indicazione "paese membro". Tale proposta, analoga a quelle presentate per quasi tutti gli altri articoli della Convenzione, si inserisce nel più generale progetto di riforma dell'Unione a seguito dei recenti mutamenti nel mercato postale globale. Se, difatti, da un lato deve essere assicurato il dovuto rispetto alla sovranità di ciascuno stato membro di decidere autonomamente in quale modo il proprio servizio postale debba essere gestito ed amministrato (e, di rimando, in quale modo lo stesso stato membro debba essere rappresentato nell'UPU), è anche vero che una buona fetta di paesi non ha più una amministrazione postale nel senso stretto dell'espressione. Ecco dunque la proposta, avanzata da un apposito gruppo di lavoro interno alla seconda commissione del Consiglio di amministrazione UPU, di sostituire in tutti gli atti dell'Unione l'espressione "amministrazione postale" con la più generica "operatore designato" o addirittura di lasciare unicamente il riferimento al paese membro (come per l'articolo in questione, riguardante lo status del francobollo). Per "operatore designato", stando alla definizione ufficiale adottata dal gruppo di lavoro UPU, si intende "ogni entità governativa o non governativa ufficialmente designata dal paese membro di gestire il servizio postale e di soddisfare i relativi obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione nel proprio territorio".

Ma la proposta del Consiglio di amministrazione presenta anche un'ulteriore modifica che, se approvata, rappresenterà una svolta epocale: l'eliminazione, al comma 2.2, del riferimento al fatto che i francobolli "costituiscono una manifestazione di sovranità". Una vera novità, che non mancherà di far discutere.

La seconda proposta di modifica, contraddistinta dal numero 20.8.2, proviene anch'essa da un organo interno dell'Unione, e precisamente dal Consiglio delle operazioni postali, uno dei due consigli permanenti dell'UPU, assieme a quello di amministrazione. La proposta, che si pone in forma autonoma rispetto a quella del CA (di cui ha recepito l'eliminazione di ogni riferimento alle "amministrazioni postali", pur mantenendo altri aspetti quali il richiamo alla manifestazione di sovranità), trova il proprio fondamento nella costante implementazione di nuove tecnologie legate all'ambito dei francobolli, ed in particolare all'apertura del mercato ai francobolli personalizzati, ai codici a barre ed ai nuovi metodi di indicazione del valore facciale. Ecco, dunque, che tra gli elementi che possono essere inseriti nei francobolli, a discrezione dell'autorità emittente (e dunque compatibilmente alle disposizioni legislative del relativo paese membro) compaiono "una immagine o un ritratto di una persona vivente", "un logo o un emblema di una ditta privata", "un marchio che possa permettere la lettura digitale per l'instradamento o per fini commerciali" e addirittura, udite udite, la "data di scadenza" (che già in passato era stata abolita, assieme ai francobolli ad uso esclusivo per determinati servizi).

Prevista anche la possibilità, qualora in uno stesso paese membro vi siano più autorità emittenti (ciascuna debitamente autorizzata) di indicare sul francobollo il nome dell'autorità stessa, assieme a quello del paese. Alla Gran Bretagna verrebbe infine riconosciuta, per la prima volta in forma ufficiale, la possibilità di non indicare sui propri francobolli il nome del paese emittente, per le ragioni storiche a tutti ampiamente note.

Di taglio prettamente formale, invece, la proposta 20.8.3R, presentata dal Congo, volta a sanare una irregolarità sintattica nella versione francese della proposta 20.8.1.

Un comma aggiuntivo è l'oggetto della proposta 20.8.4, proveniente dall'Ungheria e supportata dalla Croazia e dalla Slovenia. Il nuovo paragrafo, che diventerebbe il 7bis, prevede che le autorità emittenti possano emettere francobolli riportanti un marchio o un simbolo corrispondente al valore facciale del francobollo, in luogo di quest'ultimo. Nelle intenzioni del richiedente, tale marchio o simbolo dovrebbe corrispondere ad un servizio ben preciso, come ad esempio quello del corriere prioritario (cosa che peraltro già da lungo tempo è messa in atto da molti paesi, che regolarmente emettono francobolli senza indicazione del valore, i cosiddetti NVI - no value indicator) e, cosa alquanto strana, "dovrebbero essere utilizzati unicamente per il servizio per il quale sono stati emessi". Tale ultima affermazione, tratta dalla nota esplicativa del proponente allegata alla proposta, non trova in verità riscontro nel testo stesso della proposta, che nulla dice circa l'uso del francobollo per un servizio esclusivo. Senza contare che ciò sarebbe francamente tornare indietro di trent'anni, ossia a prima del Congresso di Losanna, che come è noto abolì i francobolli destinatati ad essere utilizzati solo per determinati servizi (pacchi, espressi, posta pneumatica, ecc.). Ma le amministrazioni postali, si sa, a volte hanno la memoria corta…

Di taglio prettamente formale anche l'ultima proposta in discussione, la 20.8.5 presentata dal Giappone, riguardante l'articolo 8 della Convenzione. Si tratta di un emendamento alla proposta 20.8.2 presentata dal Consiglio delle operazioni postali, volto ad eliminare ogni riferimento alla natura postale dell'autorità emittente. Nell'intenzione del Giappone dovrebbe rimanere nel testo solo il termine "autorità emittente", riferibile inequivocabilmente allo Stato (che, nell'ambito della propria sovranità, ha possibilità di demandare a terzi la facoltà di emettere francobolli).

Le proposte, oggetto di discussione e votazione da parte del Congresso, saranno attentamente seguite da Philweb, che non mancherà di tenere costantemente aggiornati i propri lettori.

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