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In questa pagina vogliamo raccogliere Documenti e Riferimenti Normativi relativi alle Tariffe Postali. L'elenco naturalmente è ben lungi dall'essere completo. Saranno, pertanto, graditissimi i contributi da parte dei lettori volti ad inserire in archivio ulteriori decreti tariffari.


Abbiamo in archivio 172 tra Leggi e Decreti relativi a Filatelia e Servizi Postali.

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Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/07/2004
Decreto del Presidente della Repubblica num. 176
del 22/06/2004

Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n.176

Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

· Visto l'articolo 87 della Costituzione;
· Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-quinquies;
· Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
· Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
· Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
· Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
· Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;
· Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;
· Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;
· Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;
· Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
· Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 2000;
· Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
· Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;
· Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
· Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
· Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;
· Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 19 luglio 2001;
· Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
· Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
· Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
· Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;
· Sentite le organizzazioni sindacali;
· Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
· Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
· Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;
· Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;
· Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana

il seguente regolamento:
Art. 1.

Funzioni
1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.
2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione è il seguente:
«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa; quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- L'art. 32-quinquies del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:
«Art. 32-quinquies (Struttura del Ministero). - 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.
2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'art. 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
L'istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'ambito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.
3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.».
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante:
«Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001 n. 181.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5.
- L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».
- Il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante:
«Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 maggio 1995, n. 111 .
- Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante:
«Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248.
- La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante:
«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
- Gli articoli 13 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, sono i seguenti:
«Art. 13. - All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
3. I regolamenti di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».
«Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.» - Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1999, n. 182.
- Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante:
«Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2001, n. 70.
- Gli articoli 5, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante:
«Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114, come modificati dal regolamento qui pubblicato, sono i seguenti:
«Art. 5 (Dipartimento per le reti). - 1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;
b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;
c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;
d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;
e) (lettera abrogata);
f) (lettera abrogata);
g) (lettera abrogata);
h) (lettera abrogata);
i) (lettera abrogata);
l) (lettera abrogata).
«Art. 9 (Direzioni del Dipartimento per le reti). - 1.
Il Dipartimento per le reti e articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;
b) (lettera abrogata);
c) (lettera abrogata);
d) (lettera abrogata).
2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario;
c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV;
d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;
f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;
h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;
i) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie;
j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;
k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario;
m) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
n) indirizzi e direttive alle società gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonchè rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;
o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonchè per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;
q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;
r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave;
s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica;
riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.
3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'art. 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. (Comma abrogato).
7. (Comma abrogato).
«Art. 10 (Direzioni del Dipartimento per il mercato). 1. Il Dipartimento per il mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
b) (lettera abrogata);
c) Direzione generale per i servizi interni.
2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;
b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonchè studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
c) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonchè rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;
f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'art. 19, comma 4, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure;
h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio;
i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformità strumenti di misura e di emissibilità di monete e metalli preziosi;
j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;
k) coordinamento delle attività amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;
l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.
3. (Comma abrogato).
4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;
b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;
d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;
e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;
f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonchè all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonchè all'attività di relazioni con il pubblico;
g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero.
5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresì le attività di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinano alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformita» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2004, n. 76.
- L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:
«Art. 34 (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonchè dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonchè quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un

ALLEGATI:

  • nessuno


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