Il testo integrale del Decreto Legge approvato nella giornata di giovedì 25 gennaio e recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (impresa in un giorno)" finalmente è stato pubblicato e possiamo approfondire il capitolo relativo ai servizi postali.
Ecco come recita l'Articolo 2 del DL:
Bonus in caso di mancata consegna o ritardo di invii postali
1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole "affidabilità dei servizi" è aggiunto il seguente periodo: "determinando altresì le modalità per l'erogazione al mittente di un bonus automatico immediatamente spendibile, di valore equivalente quale rimborso in caso di ritardo ovvero di valore superiore in caso di mancato recapito nella consegna degli invii postali registrati".
2. L'Autorità per le comunicazioni vigila sull'applicazione data alle disposizioni di cui al presente articolo, segnalando le possibilità tecniche di estensione della registrazione degli invii postali e le conseguenti possibilità di estensione dell'area di applicazione del bonus.
Si tratta evidentemente di una modifica del Decreto Legislativo n.261 del 1999 ("Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"). In particolare viene esteso l'Art.12 (Qualità del Servizio Universale) che diviene il seguente:
L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità , stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi determinando altresì le modalità per l'erogazione al mittente di un bonus automatico immediatamente spendibile, di valore equivalente quale rimborso in caso di ritardo ovvero di valore superiore in caso di mancato recapito nella consegna degli invii postali registrati
Il comma così composto non risulta tuttavia ancora del tutto chiaro, nel senso che il bonus verrebbe accordato soltanto nei casi di ritardato o mancato recapito di invii postali registrati (ovvero di tutte quelle corrispondenze - raccomandate e assicurate - che vengono di cui esiste una possibilità di "tracciamento" lungo il tragitto fino al destinatario). L'aspetto che lascia in dubbio è che tali rimborsi sono già previsti dalla Carta della Qualità di Poste Italiane (anche se probabilmente l'erogazione "automatica" del bonus potrebbe lasciar intendere che l'utente non dovrà sottoporsi ad estenuanti procedure di reclamo, come attualmente avviene).
Il secondo periodo dell'Art. 2 del DL risulta invece indubbiamente più interessante in quanto apre alla possibilità da parte dell'Autorità per le Comunicazioni di studiare se estendere il meccanismo del bonus anche per altri tipi di corrispondenze che verrebbero ovviamente "registrate". Se non interpretiamo male questo passaggio, potrebbe significare l'estensione anche agli invii ordinari (posta prioritaria, per intenderci) di una sorta di meccanismo di "rintracciamento" dell'invio lungo il percorso fino al cliente finale (destinatario), l'unico sistema che potrebbe garantire una "prova" dell'avvenuto utilizzo del canale postale e del conseguente disguido (ritardato o mancato recapito).
Come si vede sono ancora moldi i dubbi interpretativi di questa misura contenuta nel recente Decreto Legge. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.
Link:
Decreto Legge del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 (fonte: Cittadinolex-Kataweb)
Decreto Legislativo n.261 del 22 luglio 1999 (fonte: Ministero delle Comunicazioni)
Ecco come recita l'Articolo 2 del DL:
Bonus in caso di mancata consegna o ritardo di invii postali
1. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, dopo le parole "affidabilità dei servizi" è aggiunto il seguente periodo: "determinando altresì le modalità per l'erogazione al mittente di un bonus automatico immediatamente spendibile, di valore equivalente quale rimborso in caso di ritardo ovvero di valore superiore in caso di mancato recapito nella consegna degli invii postali registrati".
2. L'Autorità per le comunicazioni vigila sull'applicazione data alle disposizioni di cui al presente articolo, segnalando le possibilità tecniche di estensione della registrazione degli invii postali e le conseguenti possibilità di estensione dell'area di applicazione del bonus.
Si tratta evidentemente di una modifica del Decreto Legislativo n.261 del 1999 ("Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio"). In particolare viene esteso l'Art.12 (Qualità del Servizio Universale) che diviene il seguente:
L'autorità di regolamentazione, al fine di garantire un servizio postale di buona qualità , stabilisce, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, gli standard qualitativi del servizio universale, adeguandoli a quelli realizzati a livello europeo, essenzialmente con riguardo ai tempi di istradamento e di recapito ed alla regolarità ed affidabilità dei servizi determinando altresì le modalità per l'erogazione al mittente di un bonus automatico immediatamente spendibile, di valore equivalente quale rimborso in caso di ritardo ovvero di valore superiore in caso di mancato recapito nella consegna degli invii postali registrati
Il comma così composto non risulta tuttavia ancora del tutto chiaro, nel senso che il bonus verrebbe accordato soltanto nei casi di ritardato o mancato recapito di invii postali registrati (ovvero di tutte quelle corrispondenze - raccomandate e assicurate - che vengono di cui esiste una possibilità di "tracciamento" lungo il tragitto fino al destinatario). L'aspetto che lascia in dubbio è che tali rimborsi sono già previsti dalla Carta della Qualità di Poste Italiane (anche se probabilmente l'erogazione "automatica" del bonus potrebbe lasciar intendere che l'utente non dovrà sottoporsi ad estenuanti procedure di reclamo, come attualmente avviene).
Il secondo periodo dell'Art. 2 del DL risulta invece indubbiamente più interessante in quanto apre alla possibilità da parte dell'Autorità per le Comunicazioni di studiare se estendere il meccanismo del bonus anche per altri tipi di corrispondenze che verrebbero ovviamente "registrate". Se non interpretiamo male questo passaggio, potrebbe significare l'estensione anche agli invii ordinari (posta prioritaria, per intenderci) di una sorta di meccanismo di "rintracciamento" dell'invio lungo il percorso fino al cliente finale (destinatario), l'unico sistema che potrebbe garantire una "prova" dell'avvenuto utilizzo del canale postale e del conseguente disguido (ritardato o mancato recapito).
Come si vede sono ancora moldi i dubbi interpretativi di questa misura contenuta nel recente Decreto Legge. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.
Link:
Decreto Legge del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2007 (fonte: Cittadinolex-Kataweb)
Decreto Legislativo n.261 del 22 luglio 1999 (fonte: Ministero delle Comunicazioni)
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